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Sez. U, Sentenza n. 8983 del 29/08/1990 (Rv. 469138 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PROTESTO - PUBBLICAZIONE - RICHIESTA DI DIVIETO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469138-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PROTESTO - PUBBLICAZIONE - RICHIESTA DI DIVIETO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*

La richiesta di divieto di pubblicazione sul bollettino della camera di commercio di un protesto cambiario già elevato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può al riguardo esercitare i poteri di cognizione e di condanna nonché quelli cautelari previsti dall'art. 700 cod. proc. civ., con conseguente possibilità di ordinare la sospensione della pubblicazione stessa ove sussista il fondato timore che durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il diritto vantato si verifichi un pregiudizio irreparabile, atteso che, ai sensi della legge 12 febbraio 1955 n. 77, l'attività delle camere di commercio in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari consiste in una mera operazione materiale che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la divulgazione di notizie, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli Atti materiali posti in essere all'infuori di una potestà amministrativa. (Conf 1612/89, mass n 462398).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 45, Legge 12/02/1955 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1955 num. 77 art. 2, Legge 12/02/1955 num. 7 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)