Sez. 2, Sentenza n. 5358 del 23/09/1998 Cc. (dep. 25/11/1998) Rv. 211909 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 - Oggetto - Indicazione - Collegamento dei beni ablati con il reato presupposto - Necessità - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356), come introdotto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994 n. 399 (conv. in l. 8 agosto 1994 n. 501), costituisce misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni - dei quali non sia stata giustificata la provenienza - di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati al reato presupposto e quindi a prescindere dall'epoca del loro acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)