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Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 226051 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Ipotesi particolare di confisca - Art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 - Nesso pertinenziale tra beni confiscabili e reato per cui è intervenuta la condanna - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226051-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La speciale ipotesi di confisca disciplinata nell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione e che non ne giustifichi la provenienza,, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, che però non deve risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)