Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260916 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Consegna all'acquirente di occhiali corredati della falsa marcatura CE - Fattispecie di illeciti amministrativi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 475 del 1992 - Configurabilità - Esclusione - Reato di frode in commercio - Integrazione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio, e non, invece, la fattispecie di illecito amministrativo di messa in commercio di dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o privi della marcatura CE ("Comunità Europea") di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 475 del 1992 la consegna all'acquirente di occhiali da sole corredati della marcatura CE (China Export) con caratteri idonei ad ingenerare nel consumatore la presenza della marcatura CE (Comunità Europea), poichè tale condotta lede non solo l'interesse pubblico alla sicurezza dei consumatori, ma anche il corretto esercizio dell'industria e del commercio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 475 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)