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Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 25/06/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261805 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Definizione di "macchina" - Direttiva europea - Ricomprensione delle cd. "minimotociclette" - Immissione sul mercato di esemplari privi di valida attestazione di sicurezza - Tentativo di frode in commercio - Reato - Integrazione.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261805-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Integra il tentativo di frode in commercio l'immissione sul mercato di "minimotociclette" aventi qualità diverse da quelle prescritte perché non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza o prive di valida marcatura CE, in quanto per le loro intrinseche caratteristiche di funzionamento tali prodotti sono da qualificarsi come "macchine" sottoposte, con riguardo agli "standard" di sicurezza, alla disciplina prevista dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (recepita con D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 11, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 17, Cod. Pen. art. 515, Direttive del Consiglio CEE 22/06/1998 num. 37, Direttive del Consiglio CEE 17/05/2006 num. 42, DPR 24/07/1996 num. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)