Sez. 1, Sentenza n. 8312 del 24/07/1993 (Rv. 483300 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Alloggi economici e popolari assegnati dalla gestione INA-CASA - Sublocazione a terzi - Autorizzazione dell'ente gestore - Mancanza - Conseguenze.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca
In tema di alloggi economici e popolari assegnati dalla Gestione INA-CASA, poi Gestione Case per lavoratori (legge n. 43 del 1949 e 1148 del 1955), la mancata abitazione personale e stabile, come la sublocazione a terzi, dell'alloggio, ove non sia espressamente autorizzata dall'ente gestore, determina la decadenza dall'assegnazione, in forza dell'art. 27 d.P.R. n. 1265 del 1956 - norma regolamentare d'attuazione, legittimamente emanata in conformità della delega conferita al Governo dall'art. 10 legge n. 1148 cit. -, non applicandosi ai predetti alloggi l'ipotesi di consenso tacito (alla sublocazione) prevista dal quinto comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 2 del 1959, introdotto dall'art. 8, secondo comma, legge n. 231 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 CORTE COST., Legge 26/02/1955 num. 1148 art. 10, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)