diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 17/05/2000 (Rv. 536602 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Decadenza ex art. 27 della legge 1265 del 1956 - Natura "legale" - Configurabilità - Conseguenze - Operatività "ipso iure" - Sollevabilità in via di eccezione - Sussistenza - Conseguenze - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Eccezione di decadenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536602-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, la natura "legale" di decadenza prefigurata dall'art. 27 della legge n. 1265 del 1956 fa sì che essa si produca a seguito della verificazione del mero fatto della locazione a terzi dell'alloggio (in assenza di apposita autorizzazione dell'ente proprietario) e, quindi, della violazione dell'esplicito divieto di legge. Ciò comporta che qualsiasi, eventuale provvedimento emesso in sede giudiziaria o amministrativa, contenente la pronunzia sulla decadenza (per la verificazione dei presupposti di legge), ha mera natura dichiarativa dell'avvenuta estinzione "di diritto" all'assegnazione dell'alloggio, verificatasi nel momento stesso della violazione del divieto, senza possibilità di sanatoria o di prescrizione del potere - dovere dell'ente (esercitabile anche in sede giudiziaria ed anche sotto forma di eccezione alla pretesa dell'assegnatario di ottenere sentenza sostitutiva dell'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, ex art. 2932 cod. civ.) di far valere la decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1956 num. 1265 art. 27, Legge 09/04/1956 num. 1265 art. 14, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)