Sez. 3, Ordinanza n. 17985 del 02/07/2025 (Rv. 675007-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria d'incompetenza - Indicazione del giudice competente per materia - Declinatoria da parte del secondo giudice - Esclusione della competenza per materia - Dedotta ripartizione della competenza "ratione valoris" - Regolamento d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione di accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio), non previsto dalla disciplina processuale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale regionale delle acque pubbliche che, nel contestare l'indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, non aveva individuato la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice).
Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)