Sez. 2, Sentenza n. 6384 del 30/10/1986 (Rv. 448574 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - TOTALE O PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DECISIONE SULLE SPESE DI PRIMO E SECONDO GRADO - NECESSITÀ - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE SULLE SPESE - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - TOTALE O PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DECISIONE SULLE SPESE DI PRIMO E SECONDO GRADO - NECESSITÀ - MANCANZA DI UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE SULLE SPESE - IRRILEVANZA.*
Il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve con giudizio complessivo, senza bisogno di specifica impugnazione, decidere sulle spese del primo e del secondo grado, poiché la statuizione sulle spese di primo grado, per il suo carattere dipendente ed accessorio, viene ad essere travolta dalla riforma della statuizione principale. (V 3424/78, mass n 392883; (Conf 1515/80, mass n 405073).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)