Sez. 3, Sentenza n. 3424 del 08/07/1978 (Rv. 392883 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIFORMA IN APPELLO SENZA SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIFORMA IN APPELLO SENZA SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il giudice d'appello puo riformare la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle spese processuali, anche in difetto di specifico motivo d'impugnazione, solo nel caso in cui l'appello sia stato accolto, e non anche quando esso sia stato rigettato, poiche in tal caso la riforma in ordine alle spese contrasterebbe con la conferma della sentenza e con l'acquiescenza della parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)