Sez. 1, Sentenza n. 19507 del 06/10/2005 (Rv. 583176 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Nozione - Riferimento alla durata del processo nel suo complesso - Violazione dei singoli termini interni al processo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 2001, n. 89, la nozione di termine ragionevole va riferita alla durata del processo (o della causa) nel suo complesso, e non al rispetto dei singoli termini interni al processo medesimo, perché diversamente opinando si verrebbe ad affermare che qualsiasi inosservanza di un termine debba condurre ad una valutazione di non ragionevolezza, pervenendosi così ad una conclusione non coerente con la disciplina dettata dalla citata legge, e tale da alterare lo stesso concetto di termine ragionevole, che coinciderebbe di fatto con quello, ben diverso, di termine minimo possibile.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)