Sez. 1, Sentenza n. 5386 del 17/03/2004 (Rv. 571243 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Nozione - Riferimento alla durata del processo nel suo complesso - Violazione dei singoli termini interni del processo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di termine ragionevole va riferita alla durata del processo (o della causa) nel suo complesso, e non al rispetto dei singoli termini, ordinatori o dilatori, interni al processo stesso, perché diversamente opinando si verrebbe ad affermare che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo - ancorché quest'ultimo abbia avuto una durata assai contenuta - debba condurre ad una valutazione di non ragionevolezza, pervenendo così ad una conclusione non coerente con la disciplina dettata dalla legge, e tale da alterare lo stesso concetto di termine ragionevole, che coinciderebbe di fatto con quello, ben diverso, di termine minimo possibile.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)