Sez. 4, Sentenza n. 2758 del 05/05/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 217429 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Presupposti - Imputato che si rende irreperibile dopo il fatto - Dolo o colpa grave - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento dell'indagato che, come nella specie, si sia reso irreperibile, non può escludere la riparazione quando risulti che esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del giudice in ordine alla privazione della libertà personale; peraltro, ove anche risultasse un'incidenza di tale comportamento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere esclusa solo se il comportamento "de quo" fosse caratterizzato, sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall'intento di indurre in errore l'autorità mediante la rappresentazione di una situazione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà, e non anche quando, invece, il suddetto comportamento sia stato, come nella specie, determinato dall'intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)