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Sez. L, Sentenza n. 8713 del 11/04/2007 (Rv. 596333 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Accordo collettivo nazionale 2 febbraio 1996, applicabile "ratione temporis" reso esecutivo dal d.P.R. n. 500 del 1996 - Riduzione dell'orario di attività ex art.5, comma 8, dell'accordo 9 marzo 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596333-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali, l'accordo collettivo nazionale 2 febbraio 1996, reso esecutivo dal d.P.R. n. 500 del 1996, non contiene disposizione analoga all'art.5, comma 8, dell'accordo 9 marzo 2000, secondo cui "lo specialista può chiedere la riduzione dell'orario di attività con un preavviso non inferiore a 60 giorni", né tale ultima disposizione ha efficacia retroattiva, in difetto di esplicita previsione in norme di rango legislativo, o può essere interpretata nel senso dell'esistenza di un diritto potestativo del medico alla riduzione dell'orario convenzionalmente fissato tra le parti, ma solo nel senso dell'esistenza del dovere dell'azienda sanitaria di esaminare, secondo principi di correttezza e buona fede, la possibilità di accordare tale riduzione, tenute presenti le esigenze organizzative, non essendo ragionevole ipotizzare che si sia voluto riconoscere al medico la incondizionata facoltà di ridurre in ogni caso, e in ogni possibile maniera, l'orario di cui all'incarico, ponendo così l'azienda nella necessità di adottare le più varie, arbitrarie e disparate soluzioni organizzative.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 02/02/1996, Contr. Coll. 09/03/2000 art. 43, DPR 29/07/1996 num. 500, DPR 28/07/2000 num. 271

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)