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Sez. L, Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024 (Rv. 671219-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di acquisizione della notizia dell'infrazione - Individuazione del termine a quo nel compimento del primo o di ulteriori atti istruttori - Rilevanza - Fondamento - Valutazione ex ante - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671219-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse).

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)