Sez. L, Ordinanza n. 1164 del 11/01/2024 (Rv. 669772-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decadenza dall’azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - Tempo necessario per l’esame, ad opera del responsabile della struttura, della documentazione ricevuta - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare resta fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, essendo pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza in questione, il tempo necessario al predetto responsabile per completare l'esame della documentazione ricevuta ed esprimere la propria valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti denunciati.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)