Sez. 2, Sentenza n. 12633 del 09/12/1995 (Rv. 494996 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Accoglimento della domanda - Presupposto - Conservazione della proprietà del bene oggetto del preliminare, da parte del promittente venditore - Necessità - Bene oggetto del preliminare, soggetto ad espropriazione immobiliare - Emissione dell'ordinanza di aggiudicazione ex art. 581 cod. proc. civ. alla data di trascrizione della domanda di esecuzione specifica del contratto - Accoglibilità della domanda.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica di concludere un contratto è che il promittente abbia conservato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, sicché è giuridicamente possibile ottenere la sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso allorquando, essendo il bene stesso soggetto ad espropriazione immobiliare, alla data di trascrizione della domanda sia stata emessa l'ordinanza di aggiudicazione di cui all'art. 581 cod.proc.civ., ma non ancora il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)