Sez. 3 - , Sentenza n. 3291 del 03/02/2022 (Rv. 663774 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso - Liquidazione delle spese - Idoneità del provvedimento a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)