diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015 (Rv. 637444 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Provvedimento di rigetto del reclamo avverso diniego di reintegrazione nel possesso - Esecuzione intrapresa per la liquidazione delle spese del giudizio - Idoneità del solo provvedimento "de quo" a fungere da titolo esecutivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637444-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)