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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016 Ud. (dep. 10/07/2017) Rv. 270419 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Applicazione da parte del giudice - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270419-01

RECIDIVA - IN GENERE

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)