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Sez. 6, Sentenza n. 43438 del 23/11/2010 Ud. (dep. 07/12/2010) Rv. 248960 - 01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE | Obbligatorietà - Applicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248960-01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE

In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)