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Sez. U, Ordinanza n. 14451 del 27/03/2003 Cc. (dep. 27/03/2003) Rv. 223632 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Istanza di sospensione del processo di merito presentata alla Corte di cassazione - Trattazione e decisione - Adozione di procedura "de plano" - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223632-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di rimessione, l'istanza di sospensione del processo di merito presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione va trattata e decisa con procedura "de plano" e non con quella camerale, in considerazione della natura cautelare del provvedimento richiesto, diretto a paralizzare con urgenza il pregiudizio, imminente e irreparabile, che potrebbe derivare dall'illegittima prosecuzione del processo principale in costanza del predetto procedimento incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Legge 07/11/2002 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)