Sez. 2, Sentenza n. 25012 del 19/05/2005 Ud. (dep. 08/07/2005) Rv. 231878 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Reiterazione dell'istanza di rimessione - Sospensione del processo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 cod. proc. pen., anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta. (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione appaia conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l'imputato la paralisi del procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)