Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 02/12/1981 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153085 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI ASTENERSI - FALSA TESTIMONIANZA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI ASTENERSI - FALSA TESTIMONIANZA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Costituendo la causa di non punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen. un'ipotesi speciale di stato di necessità, non può esserne invocata l'applicazione quando la situazione di pericolo sia stata posta volontariamente in essere dallo stesso agente. Pertanto, quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testimoniare, ha l'Obbligo di dire la verità e se afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato, incorre nella sanzione prevista dall'art. 372 cod. pen., appunto perché in tale caso lo stato di necessità è stato volontariamente causato. (Conf mass n 146359).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)