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Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 16/11/1973 (Rv. 366800 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366800-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce indagine di fatto, non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata, quella compiuta dal giudice del merito circa la esistenza di Atti validamente interruttivi della prescrizione e, in particolare, circa la idoneita di un dato atto ad assumere, in un singolo caso, quella efficacia interruttiva. (V 2159/71, mass n 352914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)