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Sez. 3, Sentenza n. 5973 del 06/11/1980 (Rv. 409758 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409758-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione puo essere anche tacito e consistere, quindi, comportamento incompatibile con la volonta di disconoscere la pretesa del creditore. La valutazione dell'idoneita di un atto ad interrompere la prescrizione e incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e da errori giuridici. (Conf 316/74, mass n 367971, sulla prima parte; (Conf 2379/70 mass n 348605, sulla prima parte; (Conf 3067/73, mass n 366800, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)