Sez. 1, Sentenza n. 3218 del 03/04/1987 (Rv. 452281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ONERE - FINALITÀ - INOSSERVANZA - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DEL CONTRORICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - ONERE - FINALITÀ - INOSSERVANZA - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DEL CONTRORICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Il precetto dell'art. 370 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la parte contro la quale il ricorso per Cassazione è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente, è posto a garanzia del contraddittorio e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del controricorso, la quale non può essere sanata se non nei casi di notificazione irregolare che abbia, tuttavia, egualmente raggiunto il suo scopo. Conseguentemente, le questioni sollevate con il controricorso, non notificato, possono essere prese in esame solo se rilevabili anche d'ufficio. (V 3634/82, mass n 421602; (V 642/80, mass n 404039; (V 1729/76, mass n 380493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)