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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015 (Rv. 636971 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Giudizio di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Costituzione dell'intimato - Controricorso - Notifica - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636971-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)