Sez. 3, Sentenza n. 2812 del 04/10/1962 (Rv. 254173 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - NULLITA - FIRMA, DA PARTE DEL PROCURATORE, DELL'ISTANZA DI NOTIFICA CON URGENZA REDATTA A MARGINE DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO - NULLITA - FIRMA, DA PARTE DEL PROCURATORE, DELL'ISTANZA DI NOTIFICA CON URGENZA REDATTA A MARGINE DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
La firma apposta dal procuratore alla richiesta rivolta all' ufficiale giudiziario e redatta a margine dell'atto di pignoramento immobiliare, di procedere alla notificazione con urgenza, per la finalita precipua per la quale fu apposta non puo valere anche come sottoscrizione del pignoramento, il quale, pertanto, per difetto dell'elemento essenziale della sottoscrizione deve essere dichiarato nullo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)