Sez. 3, Sentenza n. 7017 del 26/07/1997 (Rv. 506287 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Mancata sottoscrizione del pignoramento da parte del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità - Richiesta del pignoramento da parte del difensore - Equipollenza rispetto alla sottoscrizione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
L'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore munito di procura è nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito di procura rilasciata sull'atto di precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 555, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)