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Sez. 3, Sentenza n. 7017 del 26/07/1997 (Rv. 506287 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Mancata sottoscrizione del pignoramento da parte del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità - Richiesta del pignoramento da parte del difensore - Equipollenza rispetto alla sottoscrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506287-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO

L'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore munito di procura è nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito di procura rilasciata sull'atto di precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 555, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)