Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 07/07/1967 (Rv. 328533 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM E AD PROCESSUM - NOZIONI - DIFFERENZE DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM E AD PROCESSUM - NOZIONI - DIFFERENZE DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
La legittimazione attiva e passiva deve ricondursi esclusivamente nell'ambito della disciplina processuale la legittimazione ad processum va riferita alla capacita delle parti di stare in giudizio personalmente o debitamente rappresentate, assistite o autorizzate ed e un presupposto processuale la legittimazione ad causam e condizione dell'Azione, come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Il difetto di legittimazione va rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, in proposito, la Corte di Cassazione e giudice anche del fatto e puo esperire indagini di merito. La legittimazione attiva o passiva non va, pero, confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, che involge una questione di merito, in ordine alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare solo il normale Sindacato di legittimita, nei limiti dei motivi dedotti nel ricorso. L'effettiva sussistenza del diritto azionato in giudizio, infatti, non e condizione di procedibilita della Azione, ma soltanto condizione per l'accoglimento della domanda. (nella specie, una ditta esercente un'impresa di legatoria aveva chiesto decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo di alcuni lavori eseguiti ad una tipografia, la quale aveva proposto opposizione, assumendo di non aver mai contrattato con l'attrice. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il ricorso della opposta, che deduceva che erroneamente sarebbe stata negata la sua legittimazione attiva, e stato rigettato dalla Corte regolatrice, che ha enunciato il principio che precede). (Conf. 918-66 897-66 672-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)