Sez. 3, Sentenza n. 3097 del 12/09/1969 (Rv. 343032 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - NOZIONE - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - INDAGINI DI FATTO DELLA CASSAZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - NOZIONE - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - INDAGINI DI FATTO DELLA CASSAZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La legittimazione 'ad causam' e condizione dell'Azione, come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Il difetto di legittimazione va rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, in proposito, la Corte di Cassazione e giudice anche del fatto e puo esperire indagini di merito. La legittimazione attiva o passiva non va, pero, confusa con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, che involge una questione di merito, in ordine alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare solo il normale Sindacato di legittimita, nei limiti dei motivi dedotti nel ricorso. L'effettiva sussistenza del diritto azionato in giudizio, infatti, non e condizione di procedibilita dell'Azione, ma soltanto condizione per l'accoglimento della domanda. Massima n 334763 273, 68, massima n 331185 1698, 67, massima n 328533).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)