diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 3750 del 13/02/2025 (Rv. 674093-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi e oneri deducibili - Forfettizzazione contenuta in contratto quadro - Inerenza all'attività d'impresa - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674093-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi delle società, per la deduzione dei costi relativi a prestazioni di consulenza rese tra società appartenenti allo stesso gruppo, non è sufficiente la mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, ma occorre la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)