Sez. 5 - , Sentenza n. 22940 del 26/09/2018 (Rv. 650686 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Detrazione - Fattura - Contenuto della stessa - Possibilità di ricavare elementi "aliunde" - Sussistenza - Onere probatorio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39, Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)