Sez. L, Sentenza n. 1267 del 04/03/1981 (Rv. 411851 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - SPETTANZA - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - SPETTANZA - DECORRENZA.*
La rivalutazione monetaria di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ si applica anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 che tale istituto ha introdotto, con riferimento alla data di maturazione del credito, e sulla somma capitale cosi rivalutata - in quanto costituente l'intero importo delle spettanze dovute al lavoratore - spettano pure gli interessi legali, a far tempo dalla medesima data di maturazione del credito stesso. (V 3918/80, mass n 407807; (V 3289/80, mass n 407095; (V 3090/80, mass n 406862).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)