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Sez. L, Sentenza n. 3289 del 19/05/1980 (Rv. 407095 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEL CHIAMATO PER INTEGRAZIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407095-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE A FAVORE DEL CHIAMATO PER INTEGRAZIONE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA.*

Il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, ma senza che contro di lui sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Pertanto, salva la possibilita di disporre la compensazione totale o parziale delle spese, le stesse debbono gravare sulla parte originaria rimasta soccombente, anche se la stessa non abbia provveduto a chiamare in causa il terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)