Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 22/06/1967 (Rv. 328163 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - DICHIARAZIONE DI RECESSO DEL CURATORE - EFFETTI.*
FALLIMENTO - VENDITA - DICHIARAZIONE DI RECESSO DEL CURATORE - EFFETTI.*
Poiche la dichiarazione di recesso resa dal curatore, ai sensi dell'art.72, secondo comma, della legge fallimentare, e una manifestazione di volonta negoziale, idonea a produrre lo scioglimento e non la semplice inefficacia del contratto, la verificatasi cessazione del rapporto ha valore sostanziale, assoluto e definitivo, nel senso che opera erga omnes, e quindi anche nei confronti dello stesso fallito (il quale puo valersene quando sia rientrato in bonis), e che non fa sorgere a carico del recedente alcun Obbligo di risarcimento del danno. Il curatore, inoltre, una volta operato il recesso, puo chiedere giudizialmente la restituzione delle somme versate dal fallito, quale acconto, al momento della conclusione del negozio. (sulla prima parte, Conf. 436-66 2594-56).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)