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Sez. 4, Sentenza n. 7122 del 21/03/1989 Ud. (dep. 12/05/1989) Rv. 181335 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE DI SPECIFICITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181335-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE DI SPECIFICITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di impugnazione, un motivo può considerarsi specifico, secondo la prescrizione dell'art. 201 codice di procedura penale, solo quando esso si concreti nella precisa esposizione della critica che si intende muovere ad una parte del provvedimento e nelle ragioni su cui la critica stessa si fonda, in modo che il giudice superiore sia posto in grado di individuare e controllare nei suoi precisi termini la censura che viene rivolta al precedente giudizio e di esercitare, quindi, con riferimento alle argomentazioni dello impugnante, il proprio Sindacato. Ne consegue che la semplice doglianza di difetto di motivazione della sentenza impugnata comporta la inammissibilità dell'impugnazione. (Conf mass n 179314; (Conf mass n 177546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)