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Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 29/01/1988 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179314 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179314-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*

Il requisito della specificità dei motivi, richiesto dall'art. 201, settimo comma, cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, implica per la parte impugnante non solo l'Onere d'indicare i punti circoscritti della decisione gravata sui quali S'intende muovere le censure, ma anche l'Onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene tale decisione ingiusta o "contra legem", all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a fondamento delle censure. (Conf mass n 177765; (Conf mass n 177546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)