Sez. 5, Sentenza n. 27823 del 19/04/2017 Cc. (dep. 06/06/2017) Rv. 270557 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Mezzo televisivo - Direttore responsabile di un telegiornale - Art. 57 cod. pen. - L. n. 223 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la riferibilità all'imputato della condotta di omesso controllo sulla base di un mero "Documento di reciproco impegno", a firma del direttore generale della RAI, contenente generici richiami ad obblighi di vigilanza e rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obbligi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)