Sez. 5, Sentenza n. 2738 del 14/09/2016 Cc. (dep. 20/01/2017) Rv. 268861 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diffamazione commessa con il mezzo televisivo - Delegato al controllo della trasmissione - Responsabilità colposa, ex art. 30, comma 3, l.n. 223 del 1990 - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, non è configurabile la responsabilità colposa per l'omesso controllo, ex art. 30, comma quarto, l. n. 223 del 1990, nei confronti del soggetto delegato al controllo di una trasmissione televisiva, in quanto l'art. 30, comma terzo, l. n. 223 del 1990 sancisce detta responsabilità per i soggetti indicati al comma primo, tra i quali è compreso il soggetto delegato al controllo della trasmissione, solo nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire i reati elencati nei commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all'infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante. Pertanto, la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)