Sez. 3, Ordinanza n. 2624 del 20/02/2003 (Rv. 561053 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Ordinanza di vendita - Natura - Impugnazioni esperibili - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi, l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ., con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato - avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente - è revocabile dallo stesso giudice che l'ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)