Sez. 1 - , Sentenza n. 5341 del 22/02/2019 (Rv. 652812 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento - Credito ipotecario - Mancanza del bene nell'attivo fallimentare - Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario - Ammissibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo, purchè, ai sensi dell'art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall'art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)