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Sez. 5 - , Sentenza n. 49499 del 05/07/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274184 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Concorso dell'"extraneus" - Condotta successiva a quella distrattiva dell'imprenditore fallito - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274184-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo "extraneus " nel caso in cui questi - in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l' "intraneus" -ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. (Fattispecie in cui il professionista di fiducia dell'amministratore della società poi fallita, in epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, aveva posto in essere condotte finalizzate a ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l'impunità dell'amministratore, senza che ci fosse alcun preventivo accordo con quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)