Sez. 5, Sentenza n. 2298 del 21/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272089 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Ricezione di denaro proveniente da società poi fallita - Reato di riciclaggio - Esclusione - Concorso dell'"extraneus" nel reato di cui all'art. 216 legge fall. - Configurabilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'"extraneus" nel reato di cui all'art. 216 legge fall., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)