Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 27/03/1992 (Rv. 476105 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termine | Prima udienza di trattazione - Estremi - Udienza rinviata per l' astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termine
Non può considerarsi prima udienza di trattazione, entro la quale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., deve proporsi, a pena di inammissibilità, l'appello incidentale, quella di comparizione dinnanzi al giudice istruttore in cui non vi sia stato svolgimento di attività processuale, essendosi disposto il rinvio della trattazione della causa per l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori, senza l'espletamento delle attività processuali prescritte dall'art. 350 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)