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Sez. 1, Sentenza n. 49736 del 27/11/2009 Cc. (dep. 29/12/2009) Rv. 245975 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, secondo domiciliatario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245975-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La notifica dell'estratto contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori domiciliatari dell'imputato, non sussistendo un diritto di costui a una duplice notificazione dell'unico atto, giacché, in considerazione dell'affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, può ritenersi ragionevolmente raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell'imputato medesimo, senza che occorra una notificazione anche all'altro difensore. (Fattispecie in tema di richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)