Sez. 5, Sentenza n. 4223 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242948 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Omessa notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, eletto contestualmente dall'imputato quale secondo domiciliatario - Rilevanza, ai fini dell'effettiva conoscenza, del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
L'omessa notifica dell'estratto contumaciale al codifensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio contestualmente presso entrambi i difensori di fiducia - pur conservando validità la duplice dichiarazione - non svolge alcun rilievo, ai fini dell'effettiva conoscenza del provvedimento o del procedimento da parte dell'imputato, rilevante per la restituzione nel termine, purché detta notifica sia ritualmente effettuata presso uno solo dei difensori di fiducia, non sussistendo un diritto dell'imputato ad una duplice notificazione dell'unico atto. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento o del provvedimento e si è escluso il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)