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Sez. 1, Sentenza n. 10424 del 12/09/1992 (Rv. 478697 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Dirigente amministrativo della commissione provinciale di controllo - Ineleggibilità a consigliere comunale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478697-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

L'ineleggibilità a consigliere comunale, prevista dagli artt. 2, primo comma, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e 9, primo comma, n. 5, della legge Reg. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nei confronti dei dipendenti che dirigono o coordinano gli uffici degli organi di controllo sugli enti locali, non si applica ad un soggetto avente la qualifica di dirigente amministrativo della Commissione provinciale di controllo, sia perché lo stesso versa in una posizione di subordinazione -essendo assegnato ad un gruppo di lavoro coordinato da un dirigente coordinatore-, sia perché non può ritenersi che egli -pur redigendo, in qualità di funzionario istruttore, le relazioni da presentare alla Commissione- partecipi all'esercizio del potere di controllo attribuito alla Commissione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)