diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 27/03/2008 (Rv. 602881 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Sicilia - Art.9, primo comma, prima proposizione e n. 12) della legge reg. 24 giugno 1986, n. 31 - Consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica in altra provincia, comune o quartiere - Ineleggibilità cosiddetta orizzontale - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602881-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'art. 9, primo comma, prima proposizione e n. 12) della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, il quale dispone che non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, fra gli altri, al n. 12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica "rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere" deve essere interpretato nel senso che l'ineleggibilità sussiste solo nel caso in cui il consigliere provinciale intenda candidarsi in altra provincia, il consigliere comunale aspiri a candidarsi in altro comune ed il consigliere di quartiere desideri candidarsi in altro quartiere. Tra la carica di consigliere provinciale e quella di consigliere comunale sussiste, invece, una situazione di incompatibilità. A tale conclusione deve pervenirsi non soltanto alla luce dell'interpretazione letterale della norma, ma anche avendo in considerazione la sua "ratio", che deve essere identificata nel principio, introdotto nell'ordinamento con l'art. 20, comma 9, del d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n.1, secondo il quale un soggetto non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 9 CORTE COST., Decr. Luogoten. 07/01/1946 num. 1 art. 20 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)